DEMOCRAZIA LIBERALE A RISCHIO

DEMOCRAZIA LIBERALE A RISCHIO

di Giuseppe Gullo

    Giorgio Dell’Arti, siciliano di nascita, è uno dei più importanti giornalisti italiani. Attualmente è Direttore di Anteprima, giornale on line che quotidianamente fornisce di buon mattino un resoconto dei contenuti dei maggiori giornali italiani. Ha iniziato come redattore di Paese Sera per approdare successivamente a Repubblica, di cui è stato per vent’anni una delle firme più apprezzate fino a diventarne redattore capo ed inventore del supplemento Venerdì. È stato iscritto al PCI fino al 1979. Ha scritto saggi molto apprezzati e recentemente un volume “ America nuda e cruda” in cui sviluppa un’ampia e originale analisi della società americana. Recentemente ha affermato in un post su Fb che il suffragio universale da qualche tempo non lo convince e che pensa debba essere modificato. Il giornalista si è fermato a questa affermazione senza aggiungere altro. Né in relazione alle ragioni che lo hanno indotto a maturare questa convinzione né alle alternative al suffragio universale che preservino la sopravvivenza della Democrazia Liberale che sicuramente Dell’Arti intende mantenere e rafforzare.
     La questione è di straordinaria delicatezza e di non minore complessità. Chiunque se ne sia occupato, anche solo a livello teorico, lo ha fatto con mille cautele, com’è giusto, e con scarsa disponibilità ad accettare le inevitabili polemiche che seguirebbero l’eventuale discussione su uno dei principi “sacri” della Democrazia, come tutelato dall’art 48 della Costituzione. “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età . Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”.
     Il suffragio universale ebbe applicazione in Italia in occasione del referendum del 2 giugno 1946 che sancì la vittoria della Repubblica. Fu la Nuova Zelanda ad introdurlo per prima nell’ ultimo decennio del 1800, seguita in Europa dalla Finlandia nei primi anni del secolo scorso, dalla Russia dopo la Rivoluzione d’Ottobre, dalla Gran Bretagna negli anni 20 fino ad arrivare alla Francia nel 1945, e all’Italia l’anno successivo. Prima non solo le donne erano escluse dal voto ma anche per i maschi erano previste restrizioni in base al censo, all’adempimento degli obblighi militari e ad altre limitazioni meno rilevanti. Prima, il principio era che non tutti erano ammessi all’esercizio del diritto di voto.
     Nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente si sviluppò un dibattito in ordine alla definizione giuridica del diritto di voto e delle eventuali sanzioni per il suo mancato esercizio. Prevalse la proposta di Costantino Mortati che lo definì dovere civico e cadde l’idea di prevedere una qualche sanzione nel caso di astensione. Nessuno avanzò dubbi o rilievi in ordine all’introduzione del suffragio universale nella Costituzione. Nel 2000 venne introdotto il collegio estero non previsto originariamente. Quali cambiamenti vi sono stati da allora, tali da fare sorgere dubbi a un sicuro sostenitore della Democrazia come Dell’Arti?
     Dal 1946 ad oggi è cambiato tutto, nel mondo e nel nostro Paese. Chi ha conosciuto direttamente l’Italia della ricostruzione e del boom economico, della sua trasformazione da economia agricola in industriale, della grande emigrazione interna e verso i Paesi mitteleuropei e del Continente americano, dell’affermazione del Made in Italy a livello globale fino alla società attuale nella quale l’AI preannuncia un’altra rivoluzione epocale , sa che poche cose anche come valori identitari sono rimasti com’erano. Tutto questo giustifica il dubbio sul mantenimento in vita di un principio che ormai è adottato ovunque tranne che nei Paesi islamici?
     Sicuramente destano preoccupazione per lo stato di salute delle democrazie occidentali alcuni dati che si sono manifestati in questi decenni. In primo luogo, il forte astensionismo. In Italia da percentuali di votanti superiori al 90% degli anni 60 e 70 del Novecento siamo arrivati al 63,91% nelle politiche del 2022, con una costante tendenza al ribasso. Quasi un terzo degli elettori non va a votare dimostrando disinteresse nei confronti delle Istituzioni e di chi le rappresenta. Né è consolatoria la circostanza che lo stesso fenomeno si verifichi in tutte le democrazie dei grandi paesi occidentali: Francia 66,70%, Germania, 64,95%, Gran Bretagna 59,7%, Spagna 66,59%, Usa presidenziali 64%.
È invece il sintomo chiaro di un diffuso malessere del rapporto cittadino-Istituzioni e di una grave crisi che attraversa l’intero sistema nei suoi punti più importanti che sono stati finora i cardini sui quali esso si è basato. Negli anni successivi alla promulgazione della Costituzione repubblicana si è ampiamente confermata la tendenza di un travalicamento del potere esecutivo nel campo di quello legislativo con il ricorso continuo e spesso ingiustificato allo strumento del decreto legge previsto esclusivamente per i casi di interventi necessari e urgenti. L’attuale Governo ha emanato 132 DL dal suo insediamento, ottobre 2022, fino a giugno 2026. Il Governo Draghi in 20 mesi ne ha emanati 62, i due Governi Conte ne hanno emanato 80 e un gran numero di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri durante la pandemia, sostanzialmente equiparabili ai DL e peraltro sottratti al successivo controllo del Parlamento. Il Governo Gentiloni ha emanato in 563 giorni 20 DL e 63 D. Lgs. I Governi Letta e Renzi si sono attestati su numeri simili parametrati alle rispettive durate.
Il rapporto politica-magistratura è fortemente distorto ormai da decenni. L’ordine giudiziario si è caratterizzato come un vero e proprio super potere in condizione di orientare le scelte politiche avvalendosi della micidiale arma dell’uso abnorme delle misure cautelari e della totale mancata applicazione del principio costituzionale di non colpevolezza. Il recente risultato della consultazione referendaria, che ha bocciato la riforma Nordio, ha ulteriormente rafforzato la posizione di quella parte della magistratura inquirente che fa chiaramente politica fino ad arrivare ai pubblici proclami contro organi dello Stato legittimamente in carica.
     L’espropriazione a danno dell’elettore del diritto di scelta del candidato che lo dovrebbe rappresentare nel Parlamento e l’eventuale attribuzione ex lege di seggi non conseguiti nelle urne (c.d. premio di maggioranza), hanno fatto il resto.
     Sono tanti e molto importanti gli elementi che hanno incrinato il rapporto elettore-Istituzioni democratiche sui quali è difficile intervenire efficacemente pur consapevoli della necessità di farlo. Il suffragio universale è tra le cause di questa crisi? In caso di risposta affermativa in che modo sarebbe possibile intervenire senza creare un vulnus profondo al principio contenuto nell’articolo 48 della Costituzione? Come sarebbe possibile evitare la creazione di due categorie di cittadini di cui una dotata del potere di scegliere partiti e candidati e l’altra no? Quest’ultima possibilità appare del tutto impraticabile tale da portare indietro il sistema istituzionale mettendo in grave pericolo la sua stessa sopravvivenza.
Potrebbe invece essere considerata la possibilità di intervenire sugli artt. 92 e 93 della Carta introducendo requisiti di formazione, esperienza e comprovata capacità per ricoprire incarichi di Governo e/o di direzione in organi costituzionali o equiparati. Potrebbero essere riprese alcune indicazioni della relazione Mortati nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente: ”
Per la preposizione alla carica di Ministri possono farsi le seguenti ipotesi: a) nomina da parte del Capo dello Stato, senza uopo di espresso conferimento di fiducia del Parlamento. La fiducia si presume, mentre solo un voto che suoni espressa sfiducia conduce all’obbligo del Capo dello Stato di revoca del Ministero; b) designazione delle candidature, o della candidatura, da parte del Capo dello Stato delle persone ritenute idonee alla carica, e conferimento della carica in base al voto di fiducia del Parlamento alla persona, o ad una delle persone designate; c) nomina diretta da parte del Parlamento dei Ministri, con l’esclusione di ogni intervento, o con intervento solo formale, del Capo dello Stato. Sottospecie varie possono configurarsi in base ad elementi diversi. Un primo elemento è dato dal carattere del Ministero: collegiale o a premier. Nel secondo caso la scelta dei Ministri, che possono conservare o perdere il carattere di organi costituzionali, è affidata al premier. La fiducia a lui può esprimersi prima della composizione da parte sua del Ministero, oppure dopo tale costituzione“.

Immagine generata con IA (Google Gemini)

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